Il Consiglio di amministrazione, nell’ambito dei poteri stabiliti dallo Statuto Sociale, predispone i programmi di intervento della Coopperativa, portandoli a conoscenza dei soci, mediante avvisi nella sede sociale e o spediti a domicilio a mezzo lettera semplice, e o convocando apposite riunioni informative o tramite avvisi su quotidiani locali.
Il Consiglio di Amministrazione, in caso di richiesta di assegnazione di alloggio da parte di un socio, deve accertare l’esistenza da parte del richiedente, dei requisiti previsti dai bandi di assegnazione e dalla normativa fiscale in merito alla impossidenza di altri
In sintesi per l’assegnazione di un alloggio è necessario avere
- residenza o attività lavorativa nel comune in cui si realizza l’intervento
- non essere proprietari di altro alloggio nel comune interessato dall’intervento edilizio e/o nei comuni limitrofi,
- avere un reddito familiare complessivo non superiore al limite stabilito dalla legge
- cittadinanza italiana o permesso di soggiorno con validità 2 anni
Ai soci richiedenti, ai quali sono stati accertati i requisiti di cui sopra, verrà effettuata l’assegnazione in base alla formazione di graduatorie, elaborate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri fissati nei singoli bandi.
Tali graduatorie saranno formulate dando precedenza ai soci con maggiore anzianità di prenotazione e di iscrizione alla cooperativa, ed in base a diverse ed inderogabili disposizioni eventuali previste dalle leggi sui finanziamenti o dalle convenzioni comunali.
Il Consiglio di Amministrazione, eseguita l’assegnazione, né da comunicazione al Socio Assegnatario, sottoscrivendo con lo stesso il relativo contratto di assegnazione regolante i reciproci rapporti contrattuali quali principalmente il pagamento della Quota Contributiva Iniziale e del Canone d’uso.
Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale ed in base alle condizioni specifiche del programma edilizio e o a delibere del consiglio di Amministrazione, il Socio assegnatario deve versare alle modalità concordate in sede di sottoscrizione del contratto di assegnazione, una Quota Contributiva Iniziale, quale prestito vincolato all’uso dell’alloggio.
Le Quote Contributive Iniziali possono variare, ed essere dilazionate, sulla base dei piani finanziari dei programmi edilizi e potranno essere aggiornate nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Le Quote Contributive Iniziali verranno rimborsate al Socio Assegnatario o ai suoi legittimi eredi in caso di rilascio alloggio
Oltre alla Quota Contributiva Iniziale al socio assegnatario verrà richiesta a titolo di corrispettivo per il godimento dell’alloggio, una Quota contributiva periodica “canone d’uso” che rappresenta il contributo annuo, necessario alla Cooperativa per la copertura del fabbisogno finanziario economico della stessa e della gestione dei fabbricati, determinato in rapporto alla tipologia dell’alloggio. La quota periodica/canone d’uso è determinata inoltre nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con l’amministrazione Comunale e o con la Regione .
Il Socio Assegnatario è obbligato al rispetto delle norme di statuto, dei regolamenti, delle delibere di Consiglio di Amministrazione e delle relative leggi di riferimento.
Il diritto d’uso dell’alloggio, inoltre può essere trasmesso ai conviventi, sia in caso di morte dell’assegnatario o di separazione con sentenza del Tribunale.